Agricoltura biologica normativa

Agricoltura biologica

Il suffisso ”bio” è uno dei più utilizzati e ricercati negli ultimi anni, per quanto riguarda la produzione agricola e alimentare. Ma quali prodotti si possono definire veramente biologici? Ecco il quadro legislativo che detta le norme da rispettare per una coltivazione autenticamente “green". Non basta, infatti, definire bio un prodotto affinché esso risulti sano; esistono delle precise regole da seguire per poter avere degli alimenti sani e gustosi. Vediamo di capire quali sono le norme più importanti.
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L’avvento del “bio”

coltivazione biologica Negli ultimi due decenni del secolo scorso e in particolare dal 1990 in poi si è sviluppata in tutto il mondo ed in particolare in Europa una filosofia “green” che ha comportato l’avvicinarsi di un numero sempre maggiore di persone ai cosiddetti prodotti biologici, sia nel campo della coltivazione che in quello dell’allevamento di animali destinati alla alimentazione. Ad influenzare la crescente domanda da sottolineare, tra i tanti, due fattori principali: la maggiore presa di coscienza da parte della popolazione dei rischi derivanti dalla cosiddetta agricoltura intensiva; i risultati delle ricerche medico-scientifiche sempre più allarmanti sui danni causati all’ambiente (e di conseguenze alle persone) dall’utilizzo massiccio di prodotti chimici tossici (come i pesticidi) nelle colture vegetali.
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La normativa vigente

agricoltura biologica normativa Fin dal 1991, con l’incrementarsi della domanda e dell’offerta di prodotti biologici, la Commissione Europea si è mossa, attraverso il regolamento CE n. 2092/91, per definire un quadro legislativo in grado di regolarne la produzione e garantire le esigenze dei consumatori. Successivamente tali norme sono state integrate da ulteriori atti, in particolare il Regolamento 834/2007 e quello tuttora in vigore, il Reg. 889/2008 (integrato in seguito dal Reg. 1235/2008), tutti emanati dalla Commissione Europea ed ai quali i vari Paesi si sono necessariamente dovuti richiamare per apposite leggi nazionali (per l’Italia fare riferimento al D.M. 18354 del 2009). Si tratta di una normativa complessa, che regola insieme dal punto di vista biologico sia la produzione agricola che l’allevamento degli animali e che include anche tutta una serie di norme da rispettare per l’utilizzo del marchio biologico, delle etichettature e degli scambi commerciali con Paesi terzi. Il regolamento include anche un’ampia sezione destinata ai controlli, uno degli aspetti più delicati in questo ambito.


Le regole da rispettare

pomodori biologici Per quanto concerne prettamente la produzione vegetale bio, sono due gli elementi base al centro della normativa: il divieto assoluto di utilizzo di qualsiasi tipo di organismo geneticamente modificato (OGM) e l’attenzione posta alla biodiversità.

Con il primo si pone una pietra fondante per il ritorno ad un ciclo della natura autentico, separando in maniera ferrea la produzione biologica da quella intensiva e rivalutando con vigore le antiche tradizioni contadine.

Attraverso il secondo, viene conferito anche legislativamente un valore positivo alla biodiversità, dando in questo modo anche un messaggio culturale di particolare importanza. Nella agricoltura biologica, infatti, ogni organismo naturale, dal più piccolo al più grande, deve essere rispettato in egual misura, in quanto fondamentale per una produzione naturale corretta e soprattutto sana: ogni elemento ha dunque la sua funzione e più è alta la presenza di organismi naturali benefici che vivono nei terreni e maggiori saranno i risultati in termini di qualità delle produzioni. Proprio per favorire l’incremento di alcuni microrganismi (lombrichi, coleotteri, etc.) e la maggiore completezza possibile dell'ecosistema, il Regolamento in vigore prevede la rotazione delle coltivazioni. Una pratica antica, che consente sia di arricchire e rafforzare il terreno e le piante coltivate attraverso le diverse colture sia di contrastare in maniera naturale il proliferare di erbe e piante infestanti. Seguendo questa logica, viene inoltre consentito soltanto l'uso di sementi provenienti da processi biologici e ristretto molto (al limite del divieto) l’utilizzo di fertilizzanti, pesticidi e altri prodotti chimici, a favore della concimazione naturale (proveniente dagli animali). Da sottolineare, in questo ambito, come la possibilità di ricorrere ad un limitato numero di prodotti fitosanitari per la prevenzione dei danni e per la pulizia possa essere consentita solo dalla Commissione stessa o da enti autorizzati.